Statuto

ART. 1) COSTITUZIONE
  1. E’ costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo settore”), la Fondazione denominata “LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA“.

Dal momento dell’iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore la suddetta denominazione sarà automaticamente integrata con l’acronimo “ETS” e di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

  1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), k), q) e u) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò sia imposto dalla legge.
  3. La Fondazione opera nell’ambito della Regione Toscana.
  4. La Fondazione ha sede nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI), via San Francesco, nn. 3-5.
ART. 2) NATURA PARTECIPATIVA DELLA FONDAZIONE
  1. La Fondazione è costituita ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile e ai sensi del Codice del Terzo settore.
  2. La Fondazione ispira la propria attività al modello delle fondazioni di partecipazione. A tale scopo, è costituito un organo assembleare – denominato Assemblea di indirizzo – ai sensi dell’art. 24, comma 6, del Codice del Terzo settore, che definisce gli indirizzi fondamentali dell’attività della Fondazione.
ART. 3) SCOPI
  1. La Fondazione persegue lo scopo di contribuire a garantire, con le proprie attività, il soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari, formativi, educativi e didattici nei confronti di soggetti minori, anziani, disabili o comunque di persone in condizione di disagio sociale o economico, anche promuovendo iniziative di egual tenore rivolte alle comunità intere; il tutto sempre e comunque nel rispetto dei principi morali della Chiesa Cattolica.
  2. Per il perseguimento del proprio scopo la Fondazione si obbliga a considerare il fondatore “CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA’ – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” e le cooperative sociali ad esso consorziate quali partner privilegiati nella gestione e nell’esecuzione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle altre attività oggetto della Fondazione stessa.
ART. 4) ATTIVITA’ PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI
  1. Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:
  2. a) amministrare e gestire i beni anche di cui non sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo o di cui riceva apposito mandato di gestione, nonché amministrare le somme rivenienti da tale gestione;
  3. b) promuovere la creazione e la gestione di RSA e di case di cura e in genere di strutture residenziali e non, a favore dei soggetti destinatari delle attività della Fondazione;
  4. c) promuovere ed organizzare lo svolgimento di attività ricettive di natura educativa e/o sociale, culturale e religiosa;
  5. d) promuovere, organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
  6. e) promuovere ed organizzare lo svolgimento di attività e di servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
  7. f) promuovere ed organizzare lo svolgimento di attività e di servizi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  8. g) stipulare convenzioni e contratti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico, nei settori di attività della Fondazione;
  9. h) stipulare convenzioni e contratti per il finanziamento delle operazioni deliberate per l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni mobili e di immobili;
  10. i) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento agli stessi fondatori o a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta o indiretta delle attività;
  11. j) realizzare pubblicazioni di libri e periodici e di documenti inerenti l’attività della fondazione;
  12. k) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione e attività di ricerca;
  13. l) organizzare manifestazioni, convegni, incontri;
  14. m) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione medesima, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;
  15. n) investire il patrimonio anche in attività finanziarie;
  16. o) promuovere, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, la costituzione di imprese sociali per il perseguimento di attività imprenditoriali di interesse generale, allorché il perseguimento delle finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale possa essere assicurato più efficacemente mediante la creazione di una impresa sociale o la trasformazione della fondazione stessa in impresa sociale.
  17. La Fondazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali entro i limiti di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 5) VIGILANZA

La Regione Toscana vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile, nelle forme previste della legislazione vigente in materia, salva diversa previsione del Codice del Terzo settore.

CAPO II Contabilità, patrimonio e gestione economico-finanziaria

ART. 6) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o in altri beni – mobili e immobili – o in altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, conferiti dai soggetti fondatori, anche in forza di atto di disposizione successivo alla costituzione;
  2. b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. c) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio;
  4. d) dalle erogazioni di enti pubblici o da privati cittadini con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;
  5. e) dai contributi attribuiti al patrimonio dell’ente da parte dell’Unione Europea, dello Stato, degli enti pubblici o di altri enti privati.
ART. 6) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o in altri beni – mobili e immobili – o in altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, conferiti dai soggetti fondatori, anche in forza di atto di disposizione successivo alla costituzione;
  2. b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. c) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio;
  4. d) dalle erogazioni di enti pubblici o da privati cittadini con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;
  5. e) dai contributi attribuiti al patrimonio dell’ente da parte dell’Unione Europea, dello Stato, degli enti pubblici o di altri enti privati.
ART. 7) FONDO DI GESTIONE
  1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
  2. a) dai proventi derivanti dall’investimento del patrimonio;
  3. b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  4. c) dai contributi ed in genere dagli apporti di qualsiasi natura dei sostenitori, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
  5. d) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al fondo di dotazione;
  6. e) dai ricavi delle attività di interesse generale e da quelle secondarie e strumentali.
  7. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento degli scopi della Fondazione.
ART. 8) BILANCIO
  1. L’esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
  2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione trasmette all’Assemblea di indirizzo la proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio concluso. L’Assemblea di indirizzo esamina la proposta e approva un parere. Il Consiglio di Amministrazione approva, in via definitiva, il bilancio consuntivo. Nel caso in cui l’Assemblea di indirizzo approvi un parere contrario, il Consiglio di Amministrazione è tenuto, prima di procedere all’approvazione in via definitiva, a convocare una nuova Assemblea di indirizzo entro 15 (quindici) giorni, sottoponendo nuovamente la medesima proposta o una nuova proposta e chiedendo l’espressione di un nuovo parere. Analoga procedura verrà seguita per il bilancio preventivo da trasmettere entro il mese di novembre di ogni anno.
  3. Ai sensi dell’art. 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico, con l’indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
  4. La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle secondarie e strumentali. Gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
  5. E’ vietata la distribuzione di avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione.

CAPO III Organi della Fondazione

ART. 9) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

  1. a) l’Assemblea di indirizzo;
  2. b) il Consiglio di Amministrazione;
  3. c) il Presidente della Fondazione;
  4. d) l’Organo di controllo.
ART. 10) ASSEMBLEA DI INDIRIZZO
  1. L’Assemblea di indirizzo è composta da tutti i fondatori e dai sostenitori.
  2. Sono fondatori le persone fisiche e giuridiche e gli enti intervenuti nell’atto costitutivo della Fondazione.
  3. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo gli scopi e le attività della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in danaro o apporti patrimoniali o patrimonialmente valutabili.
  4. L’ammissione dei sostenitori viene deliberata, su domanda delle persone (fisiche o giuridiche) o degli enti interessati, dal Consiglio di Amministrazione che, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla domanda medesima, accoglie o respinge con motivazione, le richieste e ne dà comunicazione agli interessati.
  5. Chi ha presentato la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea di indirizzo, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile. L’Assemblea di indirizzo decide in via definitiva.
  6. I fondatori ed i sostenitori sono tenuti al rispetto del presente Statuto e si impegnano ad operare per il perseguimento delle finalità e per lo svolgimento delle attività di interesse generale della Fondazione. Hanno diritto di prendere visione dei libri contenenti i nominativi dei componenti dell’Assemblea di indirizzo e dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea di indirizzo, mediante richiesta scritta inviata al Presidente.
  7. Ogni tre anni, decorrenti dalla data della delibera di ammissione, è richiesto ai sostenitori di confermare la propria volontà di rimanere membri dell’Assemblea di indirizzo. Nel caso di mancata conferma, il sostenitore decade, ferma restando la possibilità di presentare una nuova richiesta di ammissione.
  8. La perdita della qualifica di sostenitore avviene per morte, dimissioni o espulsione.
  9. La perdita della qualifica per espulsione è disposta, previa audizione dell’interessato, dal Consiglio di Amministrazione, sentito l’Organo di controllo. L’espulsione è proposta nel caso di gravi e reiterate violazioni del presente statuto o di comportamenti ed attività incompatibili con gli scopi della Fondazione, tali da recare grave nocumento all’immagine ed alle attività della Fondazione. L’espulso ha diritto di ricorrere all’Assemblea di indirizzo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea di indirizzo decide in via definitiva. Rimane ferma la facoltà dell’espulso di ricorrere all’autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti.
  10. La perdita della qualifica per morte, dimissioni, espulsione non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione né alla ripetizione di quanto versato nell’adempimento degli obblighi statutari, quale corrispettivo di servizi o come atto di liberalità od a qualunque altro titolo.
ART. 11) COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DI INDIRIZZO
  1. L’Assemblea di indirizzo determina, in conformità allo Statuto ed all’atto costitutivo, gli obiettivi strategici pluriennali e definisce il programma annuale delle attività nonché i risultati complessivi della gestione.
  2. Spettano all’Assemblea di indirizzo le funzioni di cui all’art. 25, comma 1, del Codice del Terzo settore. In particolare, spetta all’Assemblea di indirizzo:
  3. a) formulare proposte e approvare il documento di programmazione strategica pluriennale ed il programma annuale delle attività della Fondazione per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 3 del presente Statuto;
  4. b) individuare le attività diverse, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, che la Fondazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
  5. c) eleggere l’Organo di controllo;
  6. d) determinare l’eventuale compenso del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione e il compenso dell’Organo di controllo, nel limite di quanto stabilito dalla legge;
  7. e) approvare il parere sul bilancio preventivo e di esercizio proposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 8 del presente statuto;
  8. f) approvare il parere sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 19 del presente statuto;
  9. g) approvare il parere sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 del presente Statuto;
  10. h) decidere sui ricorsi contro le decisioni di rigetto della domanda di ammissione e contro i provvedimenti di espulsione deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
  11. i) ogni altra attribuzione prevista dal Codice del Terzo settore, dalla legge, dallo statuto e, in conformità con questo, dagli organi della Fondazione.
  12. L’Assemblea di indirizzo si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 (trenta) giugno, per il parere sull’approvazione del bilancio.
  13. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
ART. 12) CONVOCAZIONE E QUORUM DELL’ASSEMBLEA DI INDIRIZZO
  1. L’Assemblea di indirizzo è convocata dal Presidente della Fondazione – a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero posta elettronica – su delibera del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza; in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire fino a sette giorni prima della data fissata.
  2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora dell’adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione; quest’ultima non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione.
  3. Ciascun membro dell’Assemblea di indirizzo può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro membro mediante delega conferita per iscritto.
  4. L’Assemblea di indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti, direttamente o per delega.
  5. L’Assemblea di indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, direttamente o per delega.
ART. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
  1. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo amministrativo della Fondazione ed agisce, nell’ambito dello Statuto e delle delibere dell’Assemblea, per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione.
  2. Il Consiglio è composto da 7 (sette) membri che vengono nominati esclusivamente dai fondatori, e precisamente 2 (due) membri dalla società “CO&SO – CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA’ – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, 2 (due) membri dalla società “FABRICA – CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, 2 (due) membri dalla “CONGREGAZIONE DELLE SUORE DOMENICANE DELLO SPIRITO SANTO” e un membro dalla società “START S.R.L.”.
  3. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente.
  4. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per 3 (tre) anni, ed i suoi membri sono rieleggibili.
  5. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio di Amministrazione cessi dalla carica per qualunque motivo, il fondatore che lo aveva nominato provvederà a designare un nuovo membro, il quale scadrà insieme con i consiglieri in carica al momento della sua nomina.
  6. Nel caso in cui, al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione, uno degli enti fondatori risulti estinto, senza subentro di altri enti, il numero dei membri del Consiglio verrà corrispondentemente ridotto in base ai fondatori ancora presenti.
  7. La nomina e la revoca dei consiglieri viene comunicata dai rispettivi fondatori con qualunque mezzo idoneo a consentire la tracciabilità e la prova della comunicazione medesima.
ART. 14) COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le prerogative dell’Assemblea di indirizzo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

  1. a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo, previo parere dell’Assemblea di indirizzo reso ai sensi e con le procedure dell’art. 8 del presente statuto;
  2. b) deliberare l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili di proprietà della Fondazione;
  3. c) deliberare su eventuali contratti e accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
  4. d) approvare le proposte di modifica allo statuto, previo parere dell’Assemblea di indirizzo reso ai sensi e con le procedure dell’art. 18 del presente statuto;
  5. e) eleggere, nel suo seno, il Presidente e, eventualmente, il Vice Presidente;
  6. f) approvare l’organigramma, definire gli organici e le politiche di reclutamento del personale e di nomina dei dirigenti;
  7. g) promuovere le attività di monitoraggio delle attività e di valutazione dell’impatto sociale dell’attività svolta;
  8. h) deliberare sull’istituzione e sul funzionamento degli uffici della Fondazione;
  9. i) predisporre i regolamenti interni per l’attuazione dello Statuto;
  10. j) deliberare sull’ammissione e sull’espulsione dei sostenitori;
  11. k) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, previo parere dell’Assemblea di indirizzo, reso ai sensi e con le procedure dell’art. 20 del presente Statuto.
ART. 15) CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede della Fondazione o altrove ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga utile oppure ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall’Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono indette senza formalità di sorta con invito ai consiglieri da spedirsi, in via normale, almeno otto giorni prima della riunione e, in via d’urgenza, almeno due giorni prima della riunione stessa. L’invito potrà essere effettuato a mezzo lettera, telegramma, PEC, e-mail, telefono o qualsiasi altro mezzo idoneo a consentire la tracciabilità e la prova della convocazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere data comunicazione all’Organo di controllo entro i termini fissati per i consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

ART. 16) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
  1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea di indirizzo.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno e resta in carica 3 (tre) anni.
  3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi dell’ente, firma tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.
  4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o in mancanza dal consigliere più anziano di età.
  5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
ART. 17) ORGANO DI CONTROLLO
  1. L’Organo di controllo è istituito ai sensi dell’art. 30, comma 1, del Codice del Terzo settore.
  2. L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, viene eletto dall’Assemblea di indirizzo e resta in carica per 3 (tre) anni.
  3. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’art. 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  4. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  5. L’Organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile.
  6. L’Organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  7. L’Organo di controllo verifica il rispetto dello Statuto da parte degli organi della Fondazione e da parte dei membri dell’Assemblea di indirizzo. Può essere investito dagli organi e dai membri dell’Assemblea di questioni riguardanti l’applicazione dello Statuto nei rapporti fra gli organi della Fondazione. Può intervenire rilasciando osservazioni ed indicazioni agli organi della Fondazione in merito ad aspetti interpretativi o applicativi dello statuto e di altre fonti interne.
  8. L’Organo di controllo redige una relazione da allegare al bilancio preventivo e di esercizio. Tale relazione viene presentata all’Assemblea di indirizzo che abbia all’ordine del giorno il rilascio del parere sul bilancio medesimo.
  9. L’Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea di indirizzo.
  10. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18) COMITATO SCIENTIFICO
  1. I fondatori possono nominare un Comitato scientifico composto da membri scelti fra personalità di elevata esperienza e cultura nei settori oggetto delle attività della Fondazione.
  2. Ogni fondatore ha diritto a nominare un membro del Comitato.
  3. I membri del Comitato durano in carica 3 (tre) anni. La nomina può essere rinnovata.
  4. Il Comitato esprime, anche autonomamente, indirizzi e pareri rispetto alla programmazione delle attività, al reclutamento del personale, al piano di formazione e ad ogni altro tema sul quale il Consiglio di Amministrazione ritiene utile e necessario acquisire il parere.
  5. I pareri del Comitato scientifico non sono vincolanti.
  6. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dai membri del Comitato scientifico per l’esercizio delle loro funzioni.

CAPO IV Modifiche allo statuto

ART. 19) MODIFICHE ALLO STATUTO

Il Consiglio di Amministrazione delibera una proposta di modifica al presente statuto e la sottopone, per il parere, all’Assemblea di indirizzo. L’Assemblea di indirizzo è appositamente convocata per l’espressione del parere e lo approva a maggioranza assoluta dei propri membri. Qualora l’Assemblea di indirizzo approvi un parere negativo o un parere comunque sottoposto a condizioni o osservazioni, il Consiglio di Amministrazione, salvo che non rinunci all’adozione della delibera, è tenuto a convocare nuovamente l’Assemblea di indirizzo non prima di 30 (trenta) giorni dalla precedente seduta, che si esprime a maggioranza assoluta dei propri membri. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso procedere all’adozione in via definitiva della modifica allo statuto.

CAPO V Scioglimento della Fondazione

ART. 20) SCIOGLIMENTO

  1. Il Consiglio di Amministrazione delibera una proposta di scioglimento della Fondazione e la sottopone, per il parere, all’Assemblea di indirizzo. L’Assemblea di indirizzo è appositamente convocata per l’espressione di tale parere e lo approva a maggioranza assoluta dei propri membri. Nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta o il parere sia contrario, il Consiglio di Amministrazione, salvo che non rinunci all’adozione della delibera, è tenuto a convocare nuovamente l’Assemblea di indirizzo non prima di 30 (trenta) giorni dalla precedente seduta. L’Assemblea si esprime, anche in questo caso, con la maggioranza assoluta dei propri membri. A seguito di tale secondo parere, il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso procedere all’adozione in via definitiva della delibera di scioglimento.
  2. Il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 9 del Codice del Terzo settore, indicati dal Consiglio di Amministrazione, sentita l’Assemblea di indirizzo.

CAPO VI Disposizioni transitorie e finali

ART. 21) CLAUSOLA RINVIO

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 del presente Statuto, per quanto non previsto si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, il codice civile e le disposizioni di legge dettate in materia di fondazioni private riconosciute.

ART. 22) NORME FINALI TRANSITORIE
  1. In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione “LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA” è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, iscrivendosi all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Fondazione “LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA” svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8) e 9) del citato D.Lgs. 460/97 e non può svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse alle attività sopra indicate.
  3. Ai fini di cui al comma 1, fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la Fondazione “LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA” assumerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo (ONLUS); a decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione “LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA” assumerà la qualifica di ente del Terzo settore.
  4. Ai fini di cui al comma 1, in caso di scioglimento della Fondazione prima del termine di cui all’art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

IN ORIGINALE FIRMATO

SEPIACCI MORENO

TERZANI LORENZO

PISTOLESI ANNA (IN RELIGIONE SUOR LETIZIA)

PAOLO OMOBONI

NICOLA CIPOLLA

FABRIZIO PACCOSI

PATRIZIA DE LUCA NOT

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